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GLI EFFETTI DEL COVID-19 SUI BILANCI 2019, SULL’IMPAIRMENT TEST E SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE


Quest’articolo è stato pubblicato su ANDAF MAGAZINE di Luglio 2020

L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 HA DISEGNATO IN POCHI MESI UNO SCENARIO INATTESO CHE CI PORTA A PARLARE DI UNA VERA E PROPRIA RECESSIONE GLOBALE,
LA PRIMA DOPO QUELLA SEGUITA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE. UNA CRISI GENERALIZZATA CHE SI FA PIÙ SEVERA SE CONSIDERIAMO CHE LE AZIENDE ITALIANE SONO PER LA MAGGIOR PARTE PMI E COME TALI, SPECIE QUELLE DI DIMENSIONI PIÙ RIDOTTE, POSSONO AVERE MAGGIORI DIFFICOLTÀ A REPERIRE FONDI. QUALI POTRANNO ESSERE GLI IMPATTI ECONOMICI DI QUESTA SITUAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
DELLE NOSTRE IMPRESE? COME DOVRANNO ESSERE PRESENTATI NEI BILANCI 2019?

Copertina Andaf Luglio 2020
Andaf 3 luglio 2020 Indice
GLI EFFETTI DEL COVID-19 SUI BILANCI 2019, SULL’IMPAIRMENT TEST E SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE
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Andaf 3 luglio 2020 Cariche-Sociali

1. Introduzione

L’ emergenza sanitaria Covid-19 sta determinando, come noto, la prima vera recessione globale successiva alla Seconda Guerra Mondiale.
Pochi settori economici sono risparmiati dai vari impatti della pandemia. La crisi sistemica, consequenziale a quella sanitaria e ai provvedimenti di lockdown, determinerà crisi societarie che rischiano di divenire un problema di difficile soluzione viste le dimensioni della maggior parte della aziende nostrane che sono limitate e (molte di esse) già in declino. L’aspetto più pernicioso del disagio aziendale creato dalla pandemia è rappresentato dalla mancanza di liquidità, in quanto le imprese di dimensioni più ridotte non hanno nel concreto alternative all’affidamento alla ricapitalizzazione o all’indebitamento bancario, di difficile reperimento in questo momento storico.

Gli impatti economici di questa situazione sul bilancio di esercizio delle imprese sarà molto rilevante, dovendo rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio passato e di quello presente. La questione che si intende analizzare è, tuttavia, se tali impatti sono da riferire già al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 o riguardino il bilancio di esercizio con data di riferimento successiva, ad esempio il 31 dicembre 2020. In particolare, i temi che sono stati oggetto di dibattito nel mondo economico-aziendale riguardano i seguenti quesiti:

a)  se la crisi economica determinata dal Covid-19 debba essere considerata o meno un evento che, pur manifestatosi in Italia nel 2020, incide sulle valutazioni dei bilanci che hanno una data di riferimento anteriore all’emersione del contagio per il Coronavirus, ad esempio sui bilanci che hanno come data di riferimento il 31 dicembre 2019. In altri termini, la questione dibattuta è se la crisi economica sia da considerare un evento adjusting (con incidenza sulle valutazioni) o non adjusting (con alcuna incidenza sulle valutazioni, ma eventualmente solo sulla disclosure) sul bilancio 2019;

b)  l’informativa da produrre nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione sugli effetti del Covid-19;

c)  lo svolgimento del c.d. impairment test per la verifica della recuperabilità degli attivi patrimoniali per effetto del peggioramento – in molti casi – delle prospettive reddituali e dei flussi di cassa attesi, a seguito della crisi economica in corso;

d) la valutazione della continuità aziendale (going concern) nei bilanci di esercizio, nei casi in cui la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 abbia inciso negativamente sulla «capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio» (OIC 11, par. 22).

Gli impatti sui bilanci sono stati analizzati nel nostro Paese dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Istituto Nazionale per i Principi Contabili che ha il ruolo di standard setter in materia di principi contabili nazionali (per effetto del disposto dell’art. 9-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 116) e di organismo di riferimento con lo IASB e l’ EFRAG per quelli internazionali.

Il Consiglio di gestione dell’ OIC, in data 4 maggio 2020, ha approvato questi due documenti:

– “OIC 9 e Covid-19 – Valore d’ uso di un’ immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019”;

– “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, Documento Interpretativo 6, Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (pubblicato il 3 giugno 2020).

Nel presente contributo ci soffermiamo sull’eventuale incidenza della crisi economica sui bilanci di esercizio 2019, tenendo conto che il D.L. 17 marzo 2020 n. 20 (c.d. “Cura Italia”) ha previsto all’art. 106 del Decreto che, in deroga a quanto previsto dall’ art. 2364, comma 2 e dall’ art. 2478-bis c.c. e alle disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020.

Per effetto di tale rinvio dei termini di approvazione dei bilanci, molte imprese hanno “calendarizzato” nel mese di maggio l’approvazione del progetto di bilancio e nel mese di giugno la convocazione dell’assemblea, prevedendo la trasmissione all’ organo di controllo (Collegio Sindacale, Revisore o Società di Revisione) almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea ordinaria. Il tema della valutazione dell’incidenza della crisi economica da Covid-19 sul bilancio dell’esercizio 2019 si pone, quindi, per molte società anche alla data di redazione del presente contributo.

Di seguito sono esaminati separatamente gli aspetti sub a), b), c) e d) illustrando le posizioni espresse in merito dall’OIC.

2. Evento Covid-19 come adjusting event o non adjusting event sui valori del bilancio 2019

Il principio contabile OIC 29 prevede come «fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio […] quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza». Sono invece considerati «fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio […] quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio in quanto di competenza dell’esercizio successivo» (OIC 29, par. 59).

Il principio contabile OIC 29 è allineato sul punto al principio contabile internazionale IAS 10.
Ai fini della valutazione sul bilancio riferito alla data del 31 dicembre 2019, appare rilevante il fatto che l’OMS abbia confermato che il Coronavirus costituisse un’emergenza sanitaria globale soltanto in data 30 gennaio 2020 e che le misure dei vari Paesi – compreso il nostro – siano state emanate nel 2020, quindi in data successiva al 31 dicembre 2019.

La situazione di crisi economica, dovuta al contagio epidemiologico da Covid-19 e alle conseguenti misure di contenimento, non erano ancora esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Pertanto, appare ragionevole qualificare gli eventi sanitari ed economici di cui trattasi come «fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio» in quanto «fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio in quanto di competenza dell’esercizio successivo».

In tal senso, si esprime chiaramente l’OIC nel documento emanato il 4 maggio 2020 “ OIC 9 e Covid-19 – Valore d’uso di un’immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019” nel quale chiarisce che: «Ai sensi dell’OIC 29, nei bilanci al 31 dicembre 2019, il Covid-19 risulta essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019 in quanto non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio».

Si segnala, inoltre, la analoga posizione di Consob che, nel richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020, facendo riferimento al principio contabile internazionale IAS 10 “Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento”, afferma che l’epidemia da Covid-19 può essere considerata per la maggior parte come un evento sorto dopo la data di chiusura dell’esercizio e i correlati effetti non dovrebbero comportare rettifiche agli importi rilevati nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Analogamente, Assonime sostiene che: «Gli eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19 sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019» (Il Caso 5/2020 – Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019). Anche a livello internazionale i vari organismi si sono espressi in tal senso, qualificando la situazione in oggetto come non adjusting per il bilancio 2019 (IFAC 1, FRC2, ICAEW3).

3. L’informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione

Per gli eventi non adjusting, al par. 61, l’OIC 29 afferma: «Gli stessi non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni». Pertanto, gli effetti dell’emergenza sanitaria e della crisi economica dovuti al Covid-19 dovranno trovare adeguata illustrazione in nota integrativa, nell’ambito dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. A tale riguardo, si ricorda che l’art. 2427, 1° comma, n. 22 quater) del c.c. richiede che la nota integrativa indichi la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei «fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ esercizio».

Sul punto appare del tutto condivisibile la posizione di Assonime che sostiene come «tali informazioni potranno essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l’estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società».

L’informativa sul Covid-19 dovrà inoltre riguardare la relazione sulla gestione, considerando che l’art. 2428 c.c. richiede di dare informazioni sui «principali rischi e incertezze cui la società è esposta», nonché sulla «evoluzione prevedibile della gestione».

Consob, nel richiamo di attenzione n. 6/2020, invita gli emittenti a fornire informazioni aggiornate (i) sui rischi legati al Covid-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (iii) un’indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell’andamento futuro della società .

4. Impairment test e Covid-19

Come noto, le immobilizzazioni iscritte in bilancio devono essere svalutate in presenza di “perdite durevoli di valore” (art. 2426, I comma, n. 3 c.c.). L’OIC, in applicazione del ruolo di standard setter e della funzione integrativa e interpretativa rispetto alle disposizioni di legge in materia di bilancio (L. 116/2014, già richiamata), ha da tempo emanato uno specifico documento in merito: il principio contabile OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Il tema è sicuramente di rilievo, considerando la crisi economica sopravvenuta a causa della crisi sanitaria e delle conseguenti misure di contenimento. Il peggioramento, per molte aziende, delle prospettive reddituali e della capacità di generare flussi di cassa disponibili (operating free cash flow) pone una seria valutazione in merito alla recuperabilità dei valori delle attività iscritte in bilancio.

Il documento OIC già richiamato (“OIC 9 e Covid-19 – Valore d’ uso di un’ immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019”) opportunamente distingue due questioni legate all’ impairment e all’ applicazione dell’ OIC 9 per la situazione in oggetto e con riferimento ai bilanci aventi data di riferimento il 31 dicembre 2019:

  • –  «La crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment?»;
  • –  «Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria Covid-19?».

Indicatori di impairment

Il principio contabile OIC 9, al paragrafo n. 16, prevede che: «La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’ immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile». Il richiamo alla “data di riferimento del bilancio” porta a escludere che si debba considerare la crisi economica dovuta al Covid-19 come un indicatore di impairment (“Indicatori di potenziali perdite di valore”) per il bilancio avente data di riferimento al 31 dicembre 2019. Si è già argomentato in precedenza come l’ interpretazione generalmente condivisa consideri tali eventi, dal punto di vista contabile, come successivi alla data del 31 dicembre 2019. Su questo punto si esprime in modo perentorio lo stesso OIC: «L’emergenza sanitaria Covid-19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, non può comportare l’obbligo di predisposizione del test di impairment». Un caso probabilmente diverso sarebbe quello di un’azienda con attività significative nella regione cinese di Wuhan, dove già alla fine di dicembre 2019 il contagio si era manifestato ed era stato ufficialmente annunciato.

Rettifica del valore d’uso per effetto del Covid-19

Nei casi in cui una società, per effetto di altri indicatori di perdita potenziale di valore, debba procedere allo svolgimento di un impairment test per il bilancio avente come data di riferimento il 31 dicembre 2019, si pone la questione se rettificare, per gli effetti del Covid-19 e ai fini del calcolo del “valore d’uso”, i flussi finanziari contenuti nei piani economico-finanziari. Come noto, ai sensi dell’OIC 9, par. 23, ai fini dell’impairment test occorre utilizzare «i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari. In linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni». Il riferimento all’utilizzo dei piani o previsioni “più recenti” potrebbe portare, almeno in prima istanza, a ritenere necessario un aggiornamento degli stessi per i fatti sopraggiunti nei primi mesi del 2020 e precedenti all’approvazione del bilancio.

È evidente che, per molte società, il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria (e della conseguente crisi economica) abbia mutato significativamente le previsioni economiche e finanziarie, anche rispetto a quelle che erano ritenute attendibili soltanto pochi mesi prima. D’altra parte, occorre anche considerare che l’estrapolazione delle previsioni reddituali e finanziarie in un contesto caratterizzato da così elevata incertezza diviene, in molti casi, un esercizio valutativo altamente arbitrario. Qualora si dovesse tener conto dei nuovi scenari economici nei piani economici e finanziari alla base dell’impairment test, si potrebbe giungere in diversi casi a un esito negativo del test, con conseguente obbligo di svalutazione.

Per i bilanci aventi come data di riferimento il 31 dicembre 2019, tuttavia, si pone la questione se considerare o meno le variazioni nei flussi finanziari per effetto dei cambiamenti di scenario dovuti all’ emergenza sanitaria.

In merito, si veda quanto prescritto dal par. n. 25 dell’OIC 9:

«I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita, che si suppone debbano derivare da:

a. una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata; o

b. il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’ attività».

Secondo la comunicazione OIC, un’ ulteriore disposizione da considerare è data dal par. 59(b) dell’OIC 29, che prevede, come esempio di fatto che non deve essere recepito nei valori di bilancio, la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio. Quindi, un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura. Del resto, si è già argomentato in precedenza di come l’emergenza Covid-19 non costituisca, per interpretazione generalmente condivisa, un adjusting event per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Secondo l’OIC, dal combinato disposto dei suddetti paragrafi (OIC 9, par. 23; OIC 20, par. 59), ne deriva che le “condizioni correnti” a cui fa riferimento il par. 25 dell’OIC 9 sono le condizioni alla data di riferimento del bilancio, quindi alla data del 31 dicembre 2019. Pertanto, gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’ uso di un’ immobilizzazione. L’eventuale impairment test da condurre sul bilancio 2019 dovrà quindi basarsi su stime di flussi di cassa futuri, calcolati senza considerare gli effetti del Covid-19.

È da ritenere che si possa giungere a conclusioni analoghe con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, giacché anch’essi fanno riferimento alle “condizioni correnti” (IAS 36, “Riduzione di valore delle attività”, par. 44)4.

Si segnala, tuttavia, che la Consob, nel richiamo di attenzione n. 6/2020, facendo riferimento al principio contabile internazionale IAS 36 raccomanda agli amministratori di prestare particolare attenzione nel fornire informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati per la proiezione dei flussi di cassa (IAS 36 par. 134). Significativa attenzione dovrà essere prestata nello svolgimento delle analisi di sensitività, previste dal citato IAS 36, in merito ai potenziali impatti derivanti dall’attuale pandemia sulle assunzioni sottostanti le stime effettuate.

Si osserva che tale posizione non è condivisa da Assonime (caso n. 5/2020), in quanto contrastante con l’assunto secondo cui gli effetti del Covid-19 non possano, per principio, essere considerati per loro natura come rettificativi dei valori (compresi quelli delle immobilizzazioni) al 31 dicembre 2019.

5. Il presupposto valutativo della continuità aziendale

L’articolo 7 del D.L. 8 aprile 2020 n.23 al comma 1 prevede che: «Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’ attività di cui all’ art. 2423bis, comma primo, n. 1), del c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente».

Il comma 2, inoltre, prevede che: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».

Come chiarito dal documento OIC, Documento Interpretativo 6, D.L. 8 aprile 2020, n.23, “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del par. 21 oppure del par. 22 dell’OIC 11.

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’art. 2427 del c.c.
Non è invece possibile attivare la deroga se, alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019), non era soddisfatto il requisito relativo alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di per un periodo di almeno 12 mesi (OIC 11, par. 21 e 22, e ISA Italia n. 570).

Nella relazione illustrativa al Decreto si evincono le chiare motivazioni alla base del provvedimento: «Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità».

6. Conclusioni

I punti salienti del presente contributo sono:

– il Covid-19 risulta oggettivamente essere un fatto successivo che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019;

– l’emergenza sanitaria Covid-19, che costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, non deve comportare l’obbligo di predisposizione del test di impairment;

– gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione. Si segnala, sul punto, la raccomandazione di Consob di prestare particolare attenzione nel fornire informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati per la proiezione dei flussi di cassa prospettici usati per l’impairment test e nello svolgimento delle relative analisi di sensitività;

– le società potranno usufruire della deroga prevista dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, e pertanto mantenere il presupposto della continuità nella valutazione di bilancio, se tale requisito risultava sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Quindi, per il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dovrà essere verificato, prescindendo dagli effetti dell’emergenza Covid-19, la sussistenza del requisito della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di per un periodo di almeno 12 mesi.

di Alberto Tron e Marco Allegrini 5

Note:
  1. https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/di- scussion/financial-reporting-implications-covid-19 []
  2. https://www.frc.org.uk/about-the-frc/covid-19/company-guidance-updated-may-2020-(covid-19)[]
  3. https://www.icaew.com/technical/financial-reporting/uk-gaap/uk-gaap-faqs/financial-reporting-implications-of-coronavirus[]
  4. «I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:
    a) una ristrutturazione futura per la quale l’entità non si è ancora impegnata; o
    b) il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività» (IAS 36, par. 44)[]
  5. Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Pisa, Componente del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standard[]
Senior Advisor presso PMD | Altri articoli Autore

Incaricato di Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e docente in Master di I e II livello in diversi Atenei nazionali.
E’ Visiting Research Fellow at the Lincoln University (UK).
Presidente del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standard.
Partner fondatore dello Studio Mottura Tron – Dottori Commercialisti Associati e Senior Advisor di PMD.